Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31069/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 7 gennaio 2015 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Ierardi per il reato di furto pluriaggravato ex art 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. La Corte territoriale ha riqualificato il fatto come tentato furto pluriaggravato e ha ridotto la pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Stefano Ierardi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento formulando un solo motivo, con il quale si duole dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
facoltà di astenersi dal testimoniare mancata contestazione dei fatti mancata prova di parzialità deposizione inattendibile indigenza processuale non provata obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Stefano Ierardi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento formulando un solo motivo, con il quale si duole dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERARDI STEFANO nato a ROMA il 02/01/1963 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 7 gennaio 2015 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Ierardi per il reato di furto pluriaggravato ex art 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. La Corte territoriale ha riqualificato il fatto come tentato furto pluriaggravato e ha ridotto la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Stefano Ierardi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento formulando un solo motivo, con il quale si duole dell'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che non si indica quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata e le ragioni della sua sussistenza.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11