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Ordinanza — n. 31068/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31068/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31068/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del 7 febbraio 2018 del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Fiore per il reato di lesione personale grave di cui agli art. 582 e 583, primo comma, n. 1, cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte territoriale ha ridotto la pena confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31068/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 582 e 583, primo comma, n. 1, cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte territoriale ha ridotto la pena confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Parole chiave

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sorveglianza dell'ambiente delitto contro l'ambiente reati contro la sfera personale riservata considerazioni di protezione ambientale deposito di prodotti inquinanti indagine internazionale per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE SALVATORE nato a RUVO DI PUGLIA il 18/09/1984 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; RITENUTO IN FATTI) E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del 7 febbraio 2018 del Tribunale di Trani che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Fiore per il reato di lesione personale grave di cui agli art. 582 e 583, primo comma, n. 1, cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte territoriale ha ridotto la pena confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Salvatore Fiore, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa, sentita come testimone.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla attendibilità del testimone, confrontandosi criticamente con le deduzioni difensive formulate in sede di appello. Resta, dunque, del tutto sconfessata dalla lettura della sentenza impugnata la tesi difensiva fondata sulla carena di motivazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis