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Ordinanza — n. 31067/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft sentence due to sufficient sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Carangelo's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued the base sentence was excessive and lacked specific reasoning, but the court found the lower court's decision sufficiently motivated. The court ruled that when a sentence meets or exceeds the median statutory range, general adequacy criteria under Article 133 of the Penal Code suffice without detailed justification.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; When the imposed penalty equals or exceeds the median statutory range, general adequacy criteria suffice without specific detailed motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing motivation sufficiency aggravated theft penalty median statutory range Italian criminal procedure recidiva nell'infrazione tentativo nel diritto penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
In tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che h si reputa equo fissare in euro 3.000,00
art. 133 cod.pen
In tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016
Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986
, in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv.
Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016
Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez.
Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015
38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art.
Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013
133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANGELO ANTONIO nato a CAPUA il 05/02/1984 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Antonio Carangelo per il reato di furto aggravato, condannandolo, escludendo l'aggravante e confermando la recidiva specifica reiterata, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Antonio Carangelo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, il ricorrente si duole del difetto di motivazione in ordine alle censure contenute nel motivo di appello sub n.2, con riferimento specifico all'eccessività della misura della pena base applicata per la fattispecie del furto tentato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità, poiché il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione. Invero, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare, per l'individuazione della cornice edittale, la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (Sez. 3, n. 12155 del 10/11/2016, dep. 2017, Di Figlia, Rv. 270353). Nel caso di specie, la Corte d'appello, motivando adeguatamente il trattamento sanzionatorio, non si è discostata dalla media edittale.

In tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che h si reputa equo fissare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C