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Ordinanza — n. 31066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 aprile 2021 del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Andre Ruperti Sellan Balarezo per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, condannandolo, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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falsità in documenti documenti mancanti documenti d'identità falsificazione di monete falsa testimonianza uso di false generalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLAN BALAREZO ANDRE RUPERTI nato il 04/06/1986 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 16 aprile 2021 del Tribunale di Roma, che aveva affermato la penale responsabilità di Andre Ruperti Sellan Balarezo per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, condannandolo, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, e la manifesta illogicità della motivazione, con specifico riferimento al riconoscimento della contestata recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta un difetto di contraddittorietà o illogicità della motivazione che, in realtà, la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere insussistente giacchè connotata, al contrario, da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Invero, la questione relativa al riconoscimento della recidiva è stata adeguatamente valutata e motivata dalla Corte d'appello, che ha tratto la circostanza aggravante, in primo luogo, dai gravi, specifici e numerosi precedenti penali, oltre che dalla gravità del fatto, per il possesso di diversi documenti falsi, destinati anche alla realizzazione di delitti contro il patrimonio, come denunciato dalla vittima di un borseggio. La motivazione è più che congrua, a dispetto delle deduzioni difensive, che si soffermano solo su un aspetto della più complessiva motivazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos