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Ordinanza — n. 31063/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31063/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHISLINI LUCA GIOVANNI nato a TIRANO il 15/07/1977 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna per il delitto di furto in appartamento nei confronti di Luca Giovanni Ghislini.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31063/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.

Parole chiave

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ricorso per inadempienza motivazione inadeguata delle censure costituzionali licenziamento per furto assicurazione contro il furto ammende per infrazione procedurale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHISLINI LUCA GIOVANNI nato a TIRANO il 15/07/1977 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna per il delitto di furto in appartamento nei confronti di Luca Giovanni Ghislini.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, tramite il difensore di fiducia, svolge due motivi, con cui si lamenta la violazione, rispettivamente, degli artt. 530 cpv. e 533 cod. proc. Pen., e correlati vizi della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi, oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, il quale ha corredato la decisione da specifiche, quanto giuridicamente corrette, argomentazioni, con riguardo, in particolare, alla qualificazione giuridica del fatto (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato), non sono sorretti dalla necessaria specificità e pertinenza censoria e sono costituiti da doglianze di mero fatto, limitandosi ad evocare non meglio specificate carenze istruttorie del procedimento riguardo la prova della responsabilità penale.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.

c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022 I