Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and failure to address objective mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Daniele Cambi inadmissible and ordered him to pay court costs. Cambi argued that the appellate court's credibility assessment was illogical and failed to apply a statutory objective mitigating circumstance. The court rejected these claims, noting the first ground was merely repetitive of prior reviews and the second failed to address the specific legal requirements for the objective mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies solely on repetitive arguments or fails to substantiate new grounds, particularly when the appellate court has already thoroughly examined the evidence and the specific conditions for objective mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBI DANIELE nato a SAN MINIATO il 18/12/1992 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha rideterminato la pena irrogata nei confronti di Daniele Cambi, riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato in concorso.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato il quale, tramite il difensore di fiducia, svolge due motivi. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la valutazione del giudice d'appello sulla credibilita delle dichiarazioni del chiamante in correita, oltre ad essere meramente reiterativo di censure gia adeguatamente vagliate dal giudice di merito, denunzia una palese illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere, invece, insussistente; cojntrariamente a quanto dedotto, la sentenza è connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, al riguardo, pag. 6 della sentenza di appello); 3.2.
E' manfiestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., in quanto nella motivazione del provvedimento impugnato vi è ampio riferimento alle ragioni che hanno condotto a negare l'applicazione della diminuente; nè rileva che il giudice di merito non abbia motivato, nello specifico, con riferimento all'imputato, trattandosi di attenuante di natura oggettiva ( Rv. 247121). 4.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, 1'11 Luglio 2022 II