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Ordinanza — n. 31061/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity when only one of multiple independent grounds is challenged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged only one of three independent grounds used by the Court of Appeal to reject the request. The appellant argued the appeal was invalid due to improper filing location and missed deadlines, but failed to contest the tardiness of the request. The court ruled that an appeal lacking specificity regarding multiple autonomous grounds is inadmissible under established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attacks only a single one of several independent and autonomous grounds upon which the lower court's decision was based, failing to meet the requirement of specific grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity autonomous grounds procedural defect Court of Cassation abbandono per lesioni personali inesigibile malgrado lesioni salute procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis cod. proc. pen.
Con il primo motivo sostiene che l'art. 629-bis cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo laddove non consente di presentare la richiesta nelle forme previste in via generale dall'art.
Art. 582 cod. proc. pen.
è costituzionalmente illegittimo laddove non consente di presentare la richiesta nelle forme previste in via generale dall'art. 582 cod. proc. pen..
Art. 552 n. 3 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
Con il primo motivo sostiene che l'art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 582 cod. proc. pen
è costituzionalmente illegittimo laddove non consente di presentare la richiesta nelle forme previste in via generale dall'art. 582 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 Cc.
(Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSTIGLIONE MARZIO nato a LECCE il 11/08/1975 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di Marzio Postiglione di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace di Napoli del 3 febbraio 2020 per il delitto di lesione personale. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta sia perché depositata presso il Tribunale di Salerno e non presso la cancelleria della stessa Corte di appello come tassativamente previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., sia perché non risulta rispettato il temine di decadenza di trenta giorni, non avendo il ricorrente neppure dedotto quando avrebbe avuto conoscenza della condanna, e perché manifestamente infondata, atteso che, dagli atti, risultava che il richiedente aveva in realtà avuto conoscenza del processo, avendo anche nominato un difensore di fiducia.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Marzio Postiglione, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo motivo sostiene che l'art. 629-bis cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo laddove non consente di presentare la richiesta nelle forme previste in via generale dall'art. 582 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 552, n. 3, e 179 cod. proc. pen., essendo il giudizio di primo grado affetto da nullità assoluta.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha posto a base della decisione di inammissibilità della richiesta tre distinte ed autonome rationes decidendi, delle quali il ricorillte ha attaccato solo quella relativa all'individuazione dell'autorità giudiziaria ove la richiesta deve essere depositata. In particolare, non ha impugnato quella relativa alla tardività della richiesta. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti. (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272448).

4. Stante la inammissibilità della richiesta per tardività, il secondo motivo di ricorso, che attiene al merito della richiesta, non può essere esaminato ed è anch'esso inammissibile.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.