Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings rather than legal interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Benis Rossetti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rossetti argued that the lower courts erred in applying the aggravated threat provision by misvaluing the victim's awareness of the weapon. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal errors permissible in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely complain about factual assessments or request a re-evaluation of evidence, as the supreme court's role is limited to legal interpretation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTI BENIS nato a BERGAMO il 04/07/1970 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; í.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 febbraio 2020 del Tribunale di Lecco che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Benis Rossetti per il reato di minaccia aggravata, condannandolo, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Benis Rossetti, a mezzo del suo difensore, chiedendone la riforma. Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta l'erronea attribuzione, violazione di legge e correlati vizi della motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 612, comma 2, cod. proc. pen. Nello specifico, il ricorrente si duole dell'errata valutazione delle circostanze fattuali che avrebbero spinto sia il giudice di prime cure, sia la Corte d'appello, a confermare i presupposti della predetta circostanza.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. Si tratta, quindi, di un motivo estraneo al sindacato di legittimità poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. Né sussiste il denunciato travisamento probatorio, dal momento che, come si legge in sentenza, la Corte di appello ha dato atto che la persona offesa ha dichiarato di non avere assistito alla fase di estrazione del coltello; nulla autorizza, invece, a ritenere che egli non si sia avveduto, come vorrebbe la difesa ricorrente, che l'antagonista fosse armato di un coltello, percependone la gravità della minaccia, giacchè, al contrario, la teste Longhi ebbe a riferire che il ricorrente brandì il coltello in aria e lo mostrò ad Isolati ( pg. 2).
La decisione del giudice di merito - peraltro integrante una c.d. doppia conforme - non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle