Cassation appeal dismissed for inadmissibility as penalty reduction claim was not raised in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reduced sentence and deviation from the statutory minimum, but the Court found these grounds were not permitted in a legality review. The court ruled that the penalty reduction claim was improperly raised in the appeal stage and that the sentencing justification was sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 49 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds concern the sentencing dosage or were not properly raised in the appeal judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE LEONARDO nato a MONZA il 13/03/1975 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato Leonardo Vallone colpevole del reato di cui all'art. 455 c.p.. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato il quale, tramite il difensore di fiducia, svolge un unico motivo con il quale lamenta l'eccessiva misura della pena e l'immotivato discostamento dal minimo edittale.
3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto dal ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in primo luogo perché non è stato proposto in appello, giacchè con il gravame di merito era stato dedotto solo un motivo sulla grossolanità del falso e dunque sulla insussistenza del reato ai sensi dell'art. 49 cod. pen.; in secondo luogo, in quanto afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022 I Consigl