Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint on trial record and fact-based grievance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a retrial to cross-examine a witness and contested the conviction's factual basis. The court rejected these claims as generic and fact-based, respectively, noting the lower courts had already deemed additional evidence superfluous and that factual grievances require specific procedural violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to critically engage with the lower court's reasoning, or if it constitutes a mere factual grievance without identifying specific procedural missteps.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICONTE ROBERTO nato a VARESE il 07/02/1972 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Varese, che aveva riconosciuto Roberto Ciconte colpevole di furto pluriaggravato e di abusivo utilizzo di una carta bancomat sottratti alla persona offesa, condannandolo alla pena di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., lamentando la mancata riedizione dell'istruttoria dibattimentale in appello, finalizzata alla escussione di un teste de relato. Con il secondo motivo, contesta la affermazione di responsabilità confermata dalla Corte di appello.
3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente formulato in quanto omette di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha condiviso la valutazione del primo giudice circa la superfluità dell'integrazione probatoria richiesta con il gravame di merito, risultando le circostanze sulle quali avrebbe dovuto deporre il teste già acclarate. E' noto che nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603 ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibilmente proposto, non essendo ammesse dinanzi al giudice di legittimità doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio, avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2022 pIl Consigliere estensore I