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Ordinanza — n. 31054/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifest unfoundedness; employee's possession of transport goods constitutes theft, not misappropriation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Arena's appeal inadmissible for manifest unfoundedness, upholding his conviction for attempted aggravated theft. Arena argued the facts constituted attempted misappropriation, but the court held that a transport employee lacks independent control over goods merely because they are physically present. Consequently, the court ruled that possession without independent disposal authority defines theft under Article 624 of the Penal Code, not misappropriation under Article 646.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; Art. 646 cod. pen.: The possession of a movable object entrusted to a transport employee for delivery constitutes theft, not misappropriation, because the employee lacks independent availability over the item despite material control.

Parole chiave

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attempted theft misappropriation distinction transport employee criminal appeal manifest unfoundedness volontà di appropriarsi della cosa appropriazione indebita e appropriazione di poca entità appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art.
Art. 646 cod. pen.
pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (ex multis, Sez.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
art. 624 cod. pen
Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art.
art. 646 cod. pen
pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (ex multis, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639
pen.) - la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (ex multis, Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA GIUSEPPE nato a MONZA il 19/05/1981 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 4 giugno 2018 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Arena per il reato di tentato furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di giustizia. All'Arena si contesta di avere tentato di impossessarsi del contenuto di alcuni plichi dei quali aveva la materiale disponibilità in quanto a lui affidati quale dipendente di una ditta di trasporti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Arena, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per un unico motivo con il quale sostiene che il fatto andava giuridicamente qualificato come tentata appropriazione indebita.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che integra il delitto di furto (art. 624 cod. pen.) - e non quello di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) - la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (ex multis, Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino, Rv. 273639).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci