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Ordinanza — n. 31050/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31050/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Ponarasa inadmissible for manifest unfoundedness. Ponarasa argued that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances lacked sufficient reasoning and was contradictory. The court ruled that the appellate court properly cited relevant prior criminal records and lack of repentance as decisive factors without needing to address every argument presented.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In matters of generic mitigating circumstances, the trial judge's factual assessment is unchallengeable in terms of legality provided it is non-contradictory and accounts for the elements deemed preponderant, requiring only reference to decisive factors rather than all arguments.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility factual assessment unchallengeable non-contradictory reasoning prior criminal records lack of repentance Italian criminal procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONARASA GAETANO nato a MILANO il 09/09/1996 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 8 ottobre 2020 del Tribunale di Monza che aveva affermato la penale responsabilità di Gaetano Ponarasa per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva specifica infraquinquennale 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Gaetano Ponarasa, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del diniego delle attenuanti generiche.

3. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed alla mancanza di segni di resipiscenza.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos