Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant, Dragan Lazic, personally submitted the request for annulment without a registered defense attorney. The lower court had sentenced him to a reduced penalty agreed upon with the public prosecutor, but the procedural requirement for legal representation was ignored. The court ruled that under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by a qualified lawyer to avoid rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Criminal appeals must be signed by a registered defense attorney, and personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZIC DRAGAN (003CAE5) nato il 17/04/1965 avverso la sentenza del 03/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOétlINICIUTIPANI"ar11 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Dragan Lazic, la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen..
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente Dragan Lazic, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la illogicità della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 3 febbraio 2022, cosicché non può esservi alcun dubbio che debbano trovare applicazione gli artt.571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentddelle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
zAd Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i