Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding fingerprint reliability and theft value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Rizzo inadmissible. Rizzo argued that the fingerprint evidence was unreliable due to weather exposure and claimed the stolen goods had low value. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already rejected by the lower courts without new specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already discussed and rejected by the court of appeal without providing specific, new, and critical arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO FRANCESCO nato a CATANIA il 19/06/1989 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato o/. ac..erte:„^ Zol6 la sentenza del VTÌÌ5Th del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Rizzo per il reato di furto in abitazione aggravato, condannandolo alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Francesco Rizzo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità conseguente alla utilizzazione di un'impronta papillare, sebbene questa fosse rimasta esposta agli agenti atmosferici e quindi fosse priva di attendibilità. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo in ordine alla omessa applicazione del danno di speciale tenuità.
3. Il ricorso è inammissibile. Con i motivi di impugnazione il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con l'atto di appello senza muovere alle ragioni della decisione una critica argomentata, omettendo di confrontarsi con le stesse. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157;
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). La Corte di appello, pur dando atto della genericità del motivo di gravame, ha sottolineato come il rilievo dattiloscopico venne eseguito, con procedura di rilevamento valida e riconosciuta, a brevissima distanza temporale dai fatti, e che la Difesa non aveva specificato in cosa avrebbe potuto concretizzarsi la denunciata alterazione della impronta papillare. Né tale specificità presenta il motivo di ricorso qui reiterato. Quanto al secondo la motivo la Corte territoriale ha dato atto che la refurtiva è consistita da diversi monili in oro di apprezzabile valore commerciale, sicchè la tesi difensiva che, invece nel vorrebbe attestare il modico valore, si riduce a una inammissibile deduzione afferente al merito della valutazione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell