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Ordinanza — n. 31046/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31046/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31046/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBERTELLO STELLA nato a GENOVA il 23/04/1992 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Stella OrtAello colpevole di diverse ipotesi di furto aggravato, avvinte dalla continuazione, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di giustizia - ha disapplicato la contestata recidiva e conseguentemente ridotto la pena .

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 31046/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBERTELLO STELLA nato a GENOVA il 23/04/1992 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Stella OrtAello colpevole di diverse ipotesi di furto aggravato, avvinte dalla continuazione, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, e operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di giustizia - ha disapplicato la contestata recidiva e conseguentemente ridotto la pena .

2. Con l'unico motivo di ricorso, la Difesa lamenta una sproporzionata commisurazione della pena, del tutto ingiustificata.

3. Il ricorso è inammissibile. Nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 Nel caso di specie, la Corte di appello ha fornito congrua giustificazione della propria decisione , con motivazione sufficiente e non illogica (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato), tenuto conto della prossimità della pena individuata al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2022