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Ordinanza — n. 31045/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31045/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31045/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Marino per il reato di furto in abitazione, condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 421 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31045/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Francesco Marino, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente, articolando un unico motivo, si duole della violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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risarcimento del danno risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento restituzione del termine obbligo di ridurre il danno pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 421 cod. proc. pen
e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO FRANCESCO nato a GENOVA il 15/11/1987 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Francesco Marino per il reato di furto in abitazione, condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Francesco Marino, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente, articolando un unico motivo, si duole della violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n.6, cod. pen. Nello specifico lamenta l'errata valutazione della collocazione temporale dell'avvenuto risarcimento.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270; Sez. 3, n. 2213 del 22/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278380; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933). Risulta, pertanto, corretta la valutazione effettuata dalla Corte d'appello in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante in questione, data la natura del giudizio e il momento in cui è effettivamente avvenuto il risarcimento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos