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Ordinanza — n. 31043/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to prior conviction precluding conditional suspension benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31043/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ionut Meterna's appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding both grounds. Meterna argued that the lower court failed to consider prescription and that the denial of conditional suspension was contradictory. The court rejected these claims because the prior conviction for a non-suspended offense legally bars the applicant from receiving conditional suspension or non-disclosure benefits.

Regesto Legislator

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Art. 697 cod. pen.; Art. 167 c.p.p.: A prior conviction for a crime not subject to conditional suspension precludes the applicant from benefiting from such measures, rendering an appeal challenging their denial inadmissible.

Parole chiave

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conditional suspension denial prior conviction bar manifest unfoundedness criminal appeal inadmissibility non-disclosure benefits sanzioni penali sospensione di pena detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
In particolare, questa Corte di cassazione aveva riqualificato il reato in materia di armi quale contravvenzione ex art. 697 cod.
Art. 167 c.p.p.
art. 697 cod. pen
In particolare, questa Corte di cassazione aveva riqualificato il reato in materia di armi quale contravvenzione ex art. 697 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, Sentenza n. 114 del 28/11/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METERNA IONUT nato il 09/02/1995 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello di 2oi3 L'Aquila del 12 dicembre IZIIII8, ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice 42 Luéi.to per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano del l: rZ5—-i - EinTérh D rét — 2011 che aveva affermato la penale responsabilità di Ionut Meterna per il delitto di illegale detenzione di munizioni da guerra e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, questa Corte di cassazione aveva riqualificato il reato in materia di armi quale contravvenzione ex art. 697 cod. pen., rinviando alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per nuovo esame sulla istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Perugia ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e ha nuovamente rigettato l'istanza di applicazione della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ionut Meterna, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo motivo si duole dell'omesso rilievo della prescrizione ad opera del giudice del rinvio. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione del diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (ex multis, Sez. 4 - , Sentenza n. 114 del 28/11/2018 Ud. (dep. 03/01/2019), Malventi, Rv. 274828).

4. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che l'imputato non può beneficiare della sospensione condizionale e della non menzione, avendo già riportato condanna a pena detentiva per delitto non q sospesa.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in•favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle amm