Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural restrictions on plea bargain appeals and lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Badr El Hamdi inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence for theft with aggravating circumstances, citing violations of procedural law, excessive punishment, and legal qualification errors. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds, excluding general claims of legal error or lack of motivation, and found the qualification argument too generic to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty illegality, excluding general claims of legal error or lack of motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAMDI BADR nato il 24/05/1997 avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di VERONAtrato—aVv155-51~13 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Verona ha applicato a Badr El Hamdi la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto con strappo con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno di un mezzo pubblico di trasporto e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti all'aggravante contestata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Badr El Hamdi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando più motivi, il ricorrente si duole della violazione di legge, della carenza di motivazione in relazione all'art. 129. cod. proc. pen., dell'eccessività della pena irrogata ed in ogni caso carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. della motivazione sul punto e, infine, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. Pen.. Ad eccezione della deduzione che involge la qualificazione giuridica del fatto - inammissibilmente proposta per l'assoluta genericità dell'esposizione del motivo - le ulteriori doglianze nulla hanno a che vedere con le ragioni di ricorso indicate nella richiamata disposizione di legge.
Il motivo relativo alla qualificazione giuridica, come detto, è inammissibile per a-specificità, dal momento che manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.