Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 c.p.p. regarding plea bargain sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant argued the trial court lacked motivation regarding the legal qualification of the offense, but this ground was not permitted under the specific provisions governing appeals against plea agreements. Consequently, the court ruled the appeal manifestly inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as erroneous legal qualification, and lack of motivation regarding that qualification is not a permissible ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHLIFI SAID nato a KHOURIBGA( MAROCCO) il 19/08/1969 avverso la sentenza del 14/10/2021 del TRIBUNALE di FERMOardavvsa atre—DarrIP udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Fermo ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Said El Khlifi la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di lesione personale aggravata e di porto di oggetto idoneo ad offendere.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla esattezza della qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, il ricorrente non si duole della inesatta qualificazione giuridica del fatto, ma della mancanza di motivazione in ordine alla esattezza della stessa, cosicché il motivo di ricorso, ai sensi della disposizione sopra citata, rientra tra quelli non deducibili. Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile.
4. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C