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Ordinanza — n. 31038/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31038/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31038/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 28 settembre 2018 del Tribunale di Udine che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Martello per il reato di furto aggravato, condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e alla contestata aggravante, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31038/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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truffa aggravata furto di lieve entità lotta contro la frode saccheggio reati contro il patrimonio danno patrimoniale procurato con astuzia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLO LUCA nato a PORTOGRUARO il 21/06/1974 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 28 settembre 2018 del Tribunale di Udine che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Martello per il reato di furto aggravato, condannandolo, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e alla contestata aggravante, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Luca Martello, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione poiché non sono state esplicitate le ragioni logiche sottese al ragionamento elaborato dalla Corte stessa. Nello specifico il ricorrente si duole dell'evidente contraddizione della ricostruzione fattuale sia con le risultanze documentali che con i riscontri oggettivi a lui favorevoli.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure del ricorrente non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. Si tratta, quindi, di un motivo estraneo al sindacato di legittimità poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Tutt'altro che illogica la motivazione resa dalla Corte di appello per giustificare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, fondata sulle dichiarazioni rese dal padre, Paolo Martello, e dal teste Naponiello, che convergono in ordine alla circostanza che il ricorrente gestisse discoteche e che fosse l'amministratore di fatto della società Lumar che aveva in uso il capannone presso cui era stato realizzato l'allaccio abusivo alla rete elettrica.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass