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Ordinanza — n. 31037/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction citing procedural inadmissibility and indirect testimony rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31037/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandra De Anna inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. De Anna argued procedural violations regarding the lack of direct proof of her presence and the inadmissibility of indirect testimony from police officers who identified her during investigations. The court ruled that since no party requested the direct examination of these witnesses, the indirect testimony remained valid and sufficient to establish guilt.

Regesto Legislator

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Art. 195, cod. proc. pen.; Art. 533, cod. proc. pen.: Indirect testimony is admissible when no party requests the direct examination of the witness, provided the source of the information is identified.

Parole chiave

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indirect testimony admissibility procedural inadmissibility appeal police identification procedure aggravated theft conviction witness examination rules prove acquisite illegalmente prova informatica indizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 195, cod. proc. pen.
Nel caso di specie, però, non ricorrono le ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 195, cod. proc. pen. in quanto la parte non ha formulato alcuna richiesta per l'esame dei soggetti terzi.
Art. 533, cod. proc. pen.
e dunque in relazione all'art. 533, comma 1, cod.
Art. 530, cod. proc. pen.
e all'art. 530, comma 2, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 111, comma 4, Cost.
pen., oltre che dell'art. 111, comma 4, Cost., dolendosi che non sia stata raggiunta la prova della sua presenza nel luogo in cui è stato commesso il fatto, né del contributo causale alla realizzazione del reato.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 38076 del 31/07/2008, Solpasso, Rv. 241440
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANNA ALESSANDRA natQa UDINE il 09/05/1974 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del 5 dicembre 2017 del Tribunale di Udine che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandra De Anna per il reato di furto pluriaggravato, condannandola, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Alessandra De Anna, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. Con il primo, lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192, 195, cod. proc. pen., 213, cod. proc. pen., oltre che dell'art. 111, comma 4, Cost., dolendosi che non sia stata raggiunta la prova della sua presenza nel luogo in cui è stato commesso il fatto, né del contributo causale alla realizzazione del reato. Con il secondo motivo, deduce vizi della motivazione, mancante contraddittoria e manifestamente illogica in merito alla prova dei fatti dell'imputazione in relazione all'art. 192, cod. proc. pen. e dunque in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla idoneità e sufficienza della prova dei fatti della imputazione contestata in relazione alla condotta. Lamenta, nello specifico, la inutilizzabilità delle testimonianze indirette.

3. I motivi di ricorso sono inammissibili. Le censure della ricorrente mirano, congiuntamente, ad una diversa valutazione probatoria delle testimonianze, deducendo Vinutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti terzi, in specie del personale di polizia giudiziaria, che avrebbero proceduto, durante le indagini, alla identificazione della ricorrente quale autrice del furto, tuttavia non escussi durante il dibattimento. Nel caso di specie, però, non ricorrono le ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 195, cod. proc. pen. in quanto la parte non ha formulato alcuna richiesta per l'esame dei soggetti terzi.

La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia (Sez. F, n. 38076 del 31/07/ 2008, Solpasso, Rv. 241440). A tanto si aggiunge che il teste di polizia giudiziaria Fulvio Giusto ha riferito che la identificazione dei responsabili del furto era avvenuta in primis mediante il sistema weblase e quindi contattando il personale delle stazioni dei carabinieri del luogo di residenza degli indagati, nella specie, di San Michele al Tagliamento, che aveva riconosciuto con certezza la odierna ricorrente, la quale, peraltro, risulta intestataria della autovettura indicata in denuncia, avendo la Corte di appello fornito una plausibile spiegazione dell'errore numerico riscontrato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de