Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and supporting elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to meet the specific requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Although the lower court's reasoning was broad and logically sound, the applicant did not identify the specific elements underlying their criticism. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the applicant fails to specify the grounds of criticism and the supporting elements of the decision under review, thereby preventing the court of cassation from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KODRA AZZEARABE (CUI 02YWEV4) nato il 08/09/1984 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, in sede di giudizio di rinvio, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di BERGAMO, del 19/09/2018, riducendo la pena inflitta a EL KODRA AZZEARABE (CUI 02YWEV4) in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 495 CP e 73 DPR 309/90. Ricorre EL KODRA AZZEARABE (CUI 02YWEV4), a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo un vizio motivazionale non meglio indicato in ricorso. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis