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Ordinanza — n. 30984/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of specific reasoning for acquittal under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the defendant of theft but refused a specific acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court ruled that general reasoning suffices unless concrete elements suggest a possible acquittal, which were absent here.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; It is established that a negative judgment on the applicability of Article 129 c.p.p. requires specific reasoning only when the file contains concrete elements suggesting possible non-punishment grounds; otherwise, implicit verification is sufficient.

Parole chiave

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Article 129 Code Criminal Procedure plea of guilty and penalty agreement lack of specific reasoning inadmissibility of appeal non-punishment grounds motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 628 CP
03H0A75 la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP.
Art. 129 c.p.p.
Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 129 c.p
E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin
202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSTAN FLORILENA DOINA - C.U.I. 03H0A75 nato il 29/01/1981 avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIA1 dato avviso alle parti; 't udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; / /

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di_ IMPERIA, con sentenza in data 20/01/2021, applicava nei confronti di BUSTAN FLORILENA DOINA - C.U.I. 03H0A75 la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato proscioglimento ex art. 129 cpp. Il ricorso è inammissibile. E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec