Criminal appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant lacked standing to file the petition personally after the relevant procedural law change took effect. The appellant challenged a lower court's decision dismissing a request to rescind a final judgment, arguing for relief under new procedural rules. The court ruled that filing the appeal personally after the law's enactment violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a convicted person after the entry into force of a novella regarding the right to appeal is inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL YANKOBA nato il 03/01/1967 avverso il decreto del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA7 (dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, il condannato ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 0