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Ordinanza — n. 30981/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise trademark grossness defense in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30981/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Rossi Patrizio's appeal inadmissible because the defense regarding the grossness of the counterfeit was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning concerning Article 474 of the Penal Code, but the appellate court correctly applied established jurisprudence that this specific element is not required for the crime's constitution. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The defense of grossness of the counterfeit is not a constitutive element of the crime under Article 474 and must be raised in the second instance; appeals omitting this argument are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal grossness of counterfeit Article 474 Penal Code failure to raise defense appellate procedure contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art.
Art. 648 cod. pen.
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
Art. 131-bis cod. pen.
474 cp ed in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013
In ogni caso, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv.
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M.
Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008
218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI PATRIZIO nato a TODI il 03/12/1983 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 23/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 07/05/2019, nei confronti di ROSSI PATRIZIO in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cp ed in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cp. Il ricorso è inammissibile. Il motivo attinente alla responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cp in quanto collegato alla grossolanità del falso non era stato dedotto in appello.

In ogni caso, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Neanche l'applicazione dell'art. 131-bis cp era stata dedotta coi l'atto di appello o in sede di conclusioni o con altro mezzo e ciò anche successivamente alla sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend