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Ordinanza — n. 30980/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30980/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30980/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC DRAGI nato a FRASCATI il 01/12/1996 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 23/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TERNI, in data 16/11/2017, nei confronti di DJORWEVIC DRAGI in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cp.. Il ricorso è inammissibile. La responsabilità è stata acclarata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del bene di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30980/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cp.. Il ricorso è inammissibile. La responsabilità è stata acclarata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del bene di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente spese del veicolo a motore confisca del veicolo a motore stato difettoso del veicolo uso di veicolo a motore reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC DRAGI nato a FRASCATI il 01/12/1996 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 23/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TERNI, in data 16/11/2017, nei confronti di DJORWEVIC DRAGI in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cp.. Il ricorso è inammissibile. La responsabilità è stata acclarata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del bene di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

La natura del bene, una automobile, in uno alle modalità del fatto, hanno portato la Corte ad escludere che si trattasse di una ricettazione beve. La motivazione è di merito ed è priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammen