Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments regarding civil party expense calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Dibois Teresio inadmissible. The lower court had applied a settlement penalty for assault, and the appellant challenged the amount of expenses awarded to civil parties as lacking proper motivation. The court rejected this claim because the expense calculations were based on standard tariffary values and were sufficiently motivated according to established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning, particularly when expense calculations adhere to standard tariffary values and are properly motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBOIS TERESIO nato a RIVOLI il 27/01/1969 avverso la sentenza del 26/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di VERCELLI, con sentenza in data 26/10/2021, applicava nei confronti di DIBOIS TERESIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla entità delle spese liquidate alle parti civili. Il ricorso è inammissibile. Le liquidazioni delle spese sono assistite da congrua motivazione in relazione ai parametri richiesti dalla giurisprudenza (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443) e le deduzioni svolte in proposito dal ricorrente risultano generiche.
Inoltre, le voci di spesa sono state correttamente calcolate, bastando a questo fine che esse si attengano ai valori medi tariffari (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il