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Ordinanza — n. 30975/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments against discretionary sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30975/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Adamou Gouem inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing a violation of law and reasoning defects. The court ruled that the lower court's discretionary balancing of circumstances was sufficiently motivated and not arbitrary, rendering the generic arguments inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the discretionary balance of circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and not arbitrary, as such evaluations fall within the scope of the trial on the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic mitigating circumstances discretionary sentencing balance sufficient motivation requirement court costs and fine pena sproporzionata indennità adeguata ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOUEM ADAMOU (CUI 056X3PZ) nato il 29/09/2000 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 29/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BERGAMO, in data 25/11/2020, nei confronti di GOUEM ADAMOU (CUI 056X3PZ) in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche in prevalenza. Il ricorso è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame, peraltro, il ricorso è generico nel dedurre argomenti di censura avverso il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, motivato dalla Corte di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso