Cassation appeals dismissed for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p. regarding generic liability claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by De Rosa Solidea and De Rosa Lucia inadmissible. The applicants argued for a review of their liability and the denial of generic mitigating circumstances, but their submissions were deemed entirely generic. The court ruled that the appeals failed to identify specific elements of the lower court's decision, violating the requirement of specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal must specify the exact elements of the contested decision; generic complaints without identified grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA SOLIDEA nato a MILANO il 08/09/1979 DE ROSA LUCIA nato a LANCIANO il 21/10/1974 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 02/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, in data 04/04/2018, nei confronti di DE ROSA SOLIDEA, DE ROSA LUCIA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP. Propongono ricorso per cassazione le imputate, con distinti atti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche in prevalenza. I ricorso sono inammissibili. I motivi volti a negare la responsabilità sono del tutto generici. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto ai motivi inerenti al giudizio di bilanciamento, De Rosa Soliclea non aveva dedotto alcunché in appello sul punto, mentre De Rosa Lucia aveva formulato un motivo di appello del tutto generico e che, per questo, non meritava alcuna risposta da parte della Corte di merito, essendo geneticamente inammissibile. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Co