Italian court dismisses appeal on money laundering, ruling liability proven by unexplained illicit asset origin.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The defendant argued against liability, but the court found responsibility established by the unexplained origin of illicit assets acquired outside legal channels. The decision applied established precedent that subjective intent can be inferred from the failure to provide a credible explanation for the source of the property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation holds that for money laundering, subjective intent may be proven by the unexplained origin of illicit assets, and the accused bears only an evidentiary burden to offer a credible explanation for possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELXHAFERI ERIOL nato il 10/05/1991 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 23/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 13/10/2017, neei confronti di SELXHAFERI ERIOL in relazione al reato di cui all' art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La responsabilità è stata tratta tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei beni di provenienza illecita (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spieciabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.
H, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di mer to secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).
Peraltro, si osserva che le deduzioni difensive volte a sostenere l'assenza di dolo risultano anche generiche se messe a confronto con le precisazioni offerte dalla Corte di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende