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Ordinanza — n. 30967/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30967/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI JENNIFER nato a BOLOGNA il 29/11/1990 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO. di BOLOGNA, con sentenza in data 02/12/20.20, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FORLI', in data 30/10/2015, nei confronti di GABRIELI JENNIFER confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame le citate attenuanti sono state negate in ragione dei precedenti penali della ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di c:olpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio condono delle spese procedurali assistenza riabilitativa risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di c:olpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI JENNIFER nato a BOLOGNA il 29/11/1990 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO. di BOLOGNA, con sentenza in data 02/12/20.20, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FORLI', in data 30/10/2015, nei confronti di GABRIELI JENNIFER confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame le citate attenuanti sono state negate in ragione dei precedenti penali della ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di c:olpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci