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Ordinanza — n. 30963/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence due to lack of specific grounds for non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30963/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Palermo Tribunal's application of a plea bargain sentence. The appellant argued for violation of law regarding the court's refusal to grant non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since no concrete elements for non-punishment emerged from the case file, a general statement verifying the absence of such conditions was legally sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; In plea bargain proceedings, a negative ruling on non-punishment grounds requires specific motivation only if concrete elements for such grounds appear in the record; otherwise, an implicit verification statement suffices.

Parole chiave

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plea bargain procedure non-punishment grounds specific motivation requirement Article 129 criminal procedure inadmissible appeal contraffazione di merci falso certificato medico risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PALERMO, con sentenza in data, 07/02/2020, applicava nei confronti di RALLO LOREDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 648 CP
Art. 474 CP
Art. 129 c.p.p.
Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PALERMO, con sentenza in data, 07/02/2020, applicava nei confronti di RALLO LOREDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 c.p
E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ìrpotesi di cui al cil:ato art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin
202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO LOREDO nato a MONTIGLIO MONFERRATO il 29/01/1975 avverso la sentenza del 07/02/2020 del TRIBUNALE di PALERMO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PALERMO, con sentenza in data, 07/02/2020, applicava nei confronti di RALLO LOREDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ìrpotesi di cui al cil:ato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci