Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing. The appeal is inadmissible because it repeats arguments already rejected by lower courts without new specificity. The court rules that the appeal fails to address the specific facts and legal reasoning of the lower judgment. Consequently, the appeal is declared inadmissible, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine. The decision emphasizes that appeals must provide specific reasons distinct from those previously discussed. The court finds the lower court's evaluation of criminal responsibility and sentencing appropriate based on the facts. The appellant's failure to engage with the specific reasoning leads to the dismissal of the appeal. The court upholds the original conviction and imposes financial penalties for the procedural failure. The decision reinforces the requirement for specific grounds in criminal appeals under Italian law. The court concludes that the appeal is inadmissible due to lack of specificity and distinctiveness. The ruling ensures that the lower court's judgment stands without further review on the merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific grounds, merely repeating arguments already rejected by the lower courts. The appellant argued against the criminal liability and sentencing but failed to address the specific facts regarding the use of identity documents and the assessment of mitigating circumstances. The court ruled that without new, specific reasoning distinct from previous discussions, the appeal violates procedural requirements and cannot be reviewed on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating arguments already rejected by the lower courts without providing new, distinct reasons that correlate with the specific facts and reasoning of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIROLLI ANTONIO nato a CATANIA il 23/06/1967 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza io data 25/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 13/02/2020, nei confronti di CIROLLI ANTONIO in relazione al reato di cui all art. 640 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la responsabilità è stata desunta dal fatto che il ricorrente aveva intascato la somma oggetto di truffa indicando alla vittima una carta postepay attivata con la propria carta di identità, beneficiando del profitto del reato, in assenza di denuncia di smarrimento del proprio documento. Con tanto il ricorrente non si confronta adeguatamente. L'attenuante del danno di speciale tenuità, come la conversione della condanna e l'art. 131-bis cp non sono stati applicati stante la non esiguità della somma, i precedenti penali del ricorrente e la non tenuità dell'offesa.
Si tratta di valutazioni non illogiche tratte dal merito del giudizio non più rivedibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. C