Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding recidivism and generic mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Morabito's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the appellate court without providing new specific grounds. The appellant challenged the denial of generic mitigation and the recidivism assessment, but the court found these reasons indeterminate and lacking a direct correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely restating reasons already discussed and rejected by the court of last resort without establishing a new, distinct violation of law or error in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIOVANNI nato a AFRICO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 11/09/2019, nei confronti di MORABITO GIOVANNI confermava la condanna in relazione ai reati di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007 ed agli artt. 494 e 624 cp. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 2:30634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Quanto alla recidiva, la Corte ha motivato ritenendo il fatto significativo di una più spiccata capacità a delinquere e rinnovata pericolosità sociale del ricorrente, con motivazione sintetica ma esente da vizi rilevabili in questa sede. Il bilanciamento tra opposte circostanza non poteva andare al di là dell'equivalenza stante la contestazione della recidiva più grave (art. 69 ultimo comma cp).
Il diniego delle attenuanti generiche aveva formato oggetto di un motivo di appello del tutto generico e non degno di considerazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.