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Ordinanza — n. 30954/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving a counterfeit check due to lack of valid explanation for possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving a counterfeit check. The appellant argued for a violation of law regarding liability, but the court found the conviction correct because the appellant personally cashed the check outside normal channels. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide a credible explanation for the possession, satisfying the subjective element of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 648 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court established that receiving a bank check outside regulated circulation channels necessarily implies knowledge of its illicit origin, and the burden lies on the accused to provide a credible explanation for possession rather than proving the source.

Parole chiave

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receiving counterfeit checks subjective element of crime burden of explanation illicit origin of funds inadmissibility of appeal flussi finanziari illeciti reddito non dichiarato ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 c.p.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 20/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 11/09/2019, nei confronti di LEONE MICHELE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP avente ad oggetto un assegno.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv.
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv.
Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri
Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE MICHELE nato a CARINI il 27/02/1992 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 20/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 11/09/2019, nei confronti di LEONE MICHELE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP avente ad oggetto un assegno. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La responsabilità del ricorrente è stata ritenuta tenuto conto dell'acc:ertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del titolo contraffatto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).

In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Nel caso in esame, il ricorrente aveva personalmente portato all'incasso l'assegno contraffatto. La circostanza che la contraffazione di un assegno non sia più reato è ininfluente per le ragioni in diritto sottolineate a fg. 2 della sentenza impugnata che il ricorrente non tiene in debito conto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle amm