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Ordinanza — n. 30952/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRETI MARIA nato a FIRENZE il 27/08/1953 MALTONI DOMENICO nato a GALEATA il 01/01/1955 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 16/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 26/10/2017, nei confronti di PRETI MARIA, MALTONI DOMENICO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art.640 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al concorso nel reato del Mattoni. I ricorsi sono è inammissibili. Essi sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Parole chiave

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accuse di truffa contraffazione di merci fatture fittizie irregolarità finanziarie reato economico reati economici

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRETI MARIA nato a FIRENZE il 27/08/1953 MALTONI DOMENICO nato a GALEATA il 01/01/1955 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 16/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 26/10/2017, nei confronti di PRETI MARIA, MALTONI DOMENICO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art.640 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al concorso nel reato del Mattoni. I ricorsi sono è inammissibili. Essi sono fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 2.30634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). I ricorrenti, nello specifico, non tengono conto che la sentenza impugnata ha sottolineato l'esistenza di artifici e raggiri consistiti anche nell'utilizzo di false fatture di una società non più esistente da parte della Preti ed il concorso nel reato del Mattoni, socio in affari della prima e che aveva personalmente beneficiato del profitto del reato (fg. 9 della sentenza). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d