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Ordinanza — n. 30951/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30951/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU FLORIN nato il 25/06/2001 avverso la sentenza del 25/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti• 7 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MANTOVA, con sentenza in data 25/01/2021, applicava nei confronti di RADU FLORIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30951/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina sanzione penale revisione della sentenza penale perseguimento penale per truffa recidiva nell'infrazione concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MANTOVA, con sentenza in data 25/01/2021, applicava nei confronti di RADU FLORIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADU FLORIN nato il 25/06/2001 avverso la sentenza del 25/01/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti• 7 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di MANTOVA, con sentenza in data 25/01/2021, applicava nei confronti di RADU FLORIN la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 624 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il