Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding crime qualification and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely repeated reasons already rejected by the lower courts without new specificity. The appellant challenged the conviction for consummated theft rather than attempted theft and the denial of generic mitigating circumstances, but failed to provide distinct grounds for review. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds by merely reiterating arguments already considered by the court of appeal, failing to establish a new correlation between the contested decision and the alleged legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGIULO VINCENZO nato a NAPOLI il 24/10/1951 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La. CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in. data 12/11/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 09/04/2021, nei confronti di GARGIULO VINCENZO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che delitto consumato anziché tentato ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza. Il ricorso è inammissibile.
Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che era avvenuta la violenza e la sottrazione del bene in danno della vittima, così da scongiurare la qualificazione giuridica del fatto come tentativo. Le circostanze attenuanti generiche sono state già riconosciute come equivalenti rispetto alla recidiva specifica e reiterata cosicché non è ammesso dalla legge un trattamento migliore ex art. 69 ultimo comma cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così