Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and failure to raise issue on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Bifolchi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Bifolchi for crimes against property, but the appeal raised a procedural objection regarding the lack of a formal complaint from the company ENI. The Court rejected this argument because the actual victim, F.11i Mazzoni snc, had become a civil party, and the issue was not properly raised during the appellate proceedings, preventing any concrete examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the ground of inadmissibility relies on a defect that could have been raised in the act of appeal, thereby depriving the Court of the opportunity to examine the substantive validity of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFOLCHI LORENZO nato a PERUGIA il 10/08/1979 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 16/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PERUGIA, in data 22/07/2019, nei confronti di BIFOLCHI LORENZO confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge riguardo alla procedibilità dell'azione stante la mancanza di querela della società ENI. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata chiarisce senza tema di smentita che la persona offesa, costituitasi parte civile non era l'ENI ma la F.11i Mazzoni snc.
Peraltro, la questione non era stata sottoposta alla Corte con l'atto di appello impedendo ogni accertamento concreto in ordine alla fondatezza della censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il