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Ordinanza — n. 30898/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30898/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30898/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Malih Amine ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 4 febbraio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dal P.G. e dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 21 febbraio 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 18 dicembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; con conferma quanto al resto.

Regesto Legislator

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art. 590-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30898/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 21 febbraio 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 18 dicembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; con conferma quanto al resto.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali abbandono del procedimento per infrazione stradale guida nonostante revoca della patente inesigibile malgrado lesioni salute incidente stradale affezione nell'assicurazione militare

Disposizioni normative citate

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art. 590-bis cod. pen
e dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 21 febbraio 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIH AMINE nato il 24/05/1990 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Malih Amine ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 4 febbraio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dal P.G. e dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 21 febbraio 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 18 dicembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo lamentando violazione di legge (art. 530, comma 2, cod. proc. pen.), per essere stata pronunziata condanna in mancanza - si ritiene - di prove sicure della responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, strutturato in maniera estremamente vaga, è meramente reiterativo di doglianza già svolta con l'atto di appello ed è anche aspecifico, in quanto non si confronta con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 8-11 della sentenza impugnata; ed è ben noto che i motivi di impugnazione devono considerarsi non specifici ma solo apparenti quando omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de