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Ordinanza — n. 30896/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30896/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Luigi Borda ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 15 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ivrea il '3 luglio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 23 aprile 2017, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30896/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 23 aprile 2017, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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onere della prova deposizione inattendibile altri capi d'accusa motivazione tardiva responsabilità del fideiussore azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
b) con il secondo, quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDA LUIGI nato a TORINO il 11/01/1981 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Borda ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 15 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ivrea il '3 luglio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 23 aprile 2017, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi lamentando promisc:uamente violazione di legge e difetto di motivazione:

a) con il primo motivo, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della causazione di incidente stradale;

b) con il secondo, quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Entrambi i motivi sono meramente reiterativi di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifici, in quanto non si confrontano puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata; i motivi di impugnazione devono considerarsi non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci