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Ordinanza — n. 30890/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30890/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRGOV ISPIRIDON nato a SOFIA( BULGARIA) il 06/06/1978 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Pirgov Ispirodon ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 27 maggio 2021, decidendo in sede di rinvio dalla S.C., ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Lodi il 29 giugno 2012 ha riconosciuto lo stesso responsabile di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 22 aprile 2012, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30890/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale tentata rapina pignoramento infruttuoso recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per rapina frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRGOV ISPIRIDON nato a SOFIA( BULGARIA) il 06/06/1978 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Pirgov Ispirodon ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 27 maggio 2021, decidendo in sede di rinvio dalla S.C., ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Lodi il 29 giugno 2012 ha riconosciuto lo stesso responsabile di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 22 aprile 2012, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento san- zionatorio, che si assume eccessivamente severo senza che sia fornita al riguardo idonea motivazione. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza non solo è costruita in fatto ma è anche meramente reiterativa di censura già adeguatamente affrontate nella sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette il doveroso confronto: il ricorso risulta, perciò, aspecifico. In ogni caso, la scelta del trattamento punitivo operata dai Giudici di merito nella doppia conforme risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione.

4. Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deci