Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the criminal charge of tax fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the grounds raised by the appellant were merely repetitive of previous arguments and lacked specific factual critique. The appellant claimed the tax discrepancy was minor and resulted from a consultant's error, arguing good faith and a scusable legal mistake. The court rejected this, holding that the appeal failed to provide a distinct, reasoned argument against the lower court's sufficient and logical motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are not specific and reasoned, merely reiterating previous complaints without a distinct critical analysis of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIGUERRA LUIGI nato a CANOSA DI PUGLIA il 16/07/1971 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigi Finiguerra ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Potenza il 4 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Potenza il 10 febbraio 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, fatto commesso il 13 novembre 2013, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato, sotto più profili: la differenza tra la somma effettivamente percepita e quella dichiarata sarebbe di meno di 2.000,00 euro e, dunque non sarebbe indicativa del dolo dell'agente; l'imputato sarebbe in buona fede, derivando la dichiarazione inesatta da un errore del consulente, di cui si fidava; si sarebbe in presenza, in ogni caso, di un errore su norma apparentemente extra-penale e, dunque, penale, errore che sarebbe scusabile facendo applicazione del principio fissato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 364 del 1988 sull'art. 5 cod. pen. Si domanda, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il motivo di impugnazione è meramente reiterativo di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 3-4 della sentenza impugnata; il motivo di ricorso in esame deve, dunque, considerarsi non specifico ma solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C