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Ordinanza — n. 30884/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to introduction of a new ground not raised in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant introduced a new ground of law not previously argued in the appeal judgment. While the appellant claimed the right to defense was violated due to lack of notice, the lower court had already addressed this by stating the notice was given but misunderstood. The court rejected the new argument as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay the legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 356 cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on a new ground of law not deduced in the appeal, unless the court finds no fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new ground of law failure to deduce in appeal legal costs and fine procedural violation claim guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 356 cod. proc. pen.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
artt. 356 cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 356 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABARRINI GIUSEPPE nato a NERETO il 23/03/1975 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Gabarrini ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione - della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 10 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Rimini il 18 gennaio 2019 lo ha riconosciuto responsabile della violazione dell'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 10 febbraio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre alla revoca della patente di guida.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) in relazione al mancato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un Difensore, avviso la cui mancanza determinerebbe la inutilizzabilità del risultato delle analisi. Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché basato su dì un motivo nuovo, che non è stato previamente dedotto nell'atto di appello: nell'impugnazione di merito si era, infatti, sostenuto che l'avviso vi era stato ma che il destinatario non lo aveva compreso, mentre con il ricorso si cambia prospettiva assumendo che l'avviso in questione non sia stato effettuato.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci