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Ordinanza — n. 30883/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Farag Mohamed Essam Ahmed Abdelaziz ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 10 luglio 2020, in riforma integrale della decisione, appellata dal P.G., con la quale il Tribunale di Bologna il 7 maggio 2019 lo ha assolto dall'accusa di violazione dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 9 aprile 2016, invece lo ha riconosciuto responsabile del reato, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre alla sospensione della patente.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 9 aprile 2016, invece lo ha riconosciuto responsabile del reato, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre alla sospensione della patente.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol esame d'idoneità alla guida corsa di controllo guida nonostante revoca della patente esame dell'alito

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAG MOHAMED ESSAM AHMED ABDELAZIZ(CUI 04A4063) nato il 04/09/1993 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Farag Mohamed Essam Ahmed Abdelaziz ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 10 luglio 2020, in riforma integrale della decisione, appellata dal P.G., con la quale il Tribunale di Bologna il 7 maggio 2019 lo ha assolto dall'accusa di violazione dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 9 aprile 2016, invece lo ha riconosciuto responsabile del reato, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre alla sospensione della patente.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato, con riferimento al tema dell'omologazione dell'apparecchiatura, omologazione che risulta - sì - nel caso di specie effettuata ma senza che emerga la data in cui della verifica. Essendo, ad avviso del ricorrente, inutilizzabile il risultato del test, richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, di cui si invoca l'applicazione, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 277189, sentenza che è richiamata alla p. 3 del ricorso, è stato in seguito non smentito ma ulteriormente puntualizzato da Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828, da Sez. 4, 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958, e da Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032, decisioni il cui tratto unificatore consiste nell'individuazione (non già di un'inammissibile inversione dell'onere della prova, ma) di un onere di allegazione della parte privata, onere che, però, non risulta adempiuto nel caso di specie, come si legge espressamente alla p. 2 della sentenza impugnata.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C