Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the objective element of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Alfonso Mendicino was declared inadmissible by the Corte di Cassazione. Mendicino argued that the lower court failed to properly address the objective element of the crime of omission of aid, claiming another person was present and that he could not communicate with the English-speaking victim. The court rejected this appeal as manifestly unfounded because the complaint merely reiterated arguments already made in the appeal and lacked the specific, argumentative critique required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: An appeal to the cassation court is inadmissible if the grounds are not specific and do not provide a critical argument against the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDICINO ALFONSO nato a CROTONE il 05/06/1975 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alfonso Mendicino ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 14 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Reggio nell'Emilia il 14 marzo 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 29 giugno 2013, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato contestato in relazione al necessario elemento oggettivo, che difetterebbe, sottolineandosi che vicino al ferito sarebbe rimasta un'altra persona in grado di soccorrerlo e che, in ogni caso, l'imputato non sarebbe stato in grado di interloquire utilmente con la vittima, la quale non parlava in italiano ma in inglese, che Mendicino non conosce. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il motivo di impugnazione è meramente reiterativo di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 2-4 della sentenza impugnata, che ha già preso in considerazione e confutato le critiche difensive che oggi si ripropongono; il motivo di ricorso in esame deve, dunque, considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C