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Ordinanza — n. 30877/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30877/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Luca Bernardi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 25 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Trani il .14 ottobre 2019, ha riconosciuto responsabile dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commessi il 15 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30877/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 189 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commessi il 15 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Parole chiave

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omissione di soccorso lacuna giurisdizionale guida nonostante revoca della patente carenza di urgenza domanda tardiva di ricusazione carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI LUCA nato a TRANI il 22/09/1992 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luca Bernardi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 25 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Trani il .14 ottobre 2019, ha riconosciuto responsabile dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commessi il 15 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi:

a) con il primo motivo lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 7, del d.l.gs. n. 285 del 1992 (omissione di soccorso stradale), in relazione al principio di offensività, in ragione della presenza in loco, al momento dell'incidente, di più persone, differenti dall'imputato, in grado di prestare i soccorsi;

b) con il secondo motivo censura la nullità della sentenza di primo grado che, con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida riporta altro nome (tale Trapani), sottolineando che si tratta di vizio non affrontato dalla Corte territoriale.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Quanto al primo motivo, esso è meramente reiterativo di doglianze già svolte con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene alle pp. 4-8 della sentenza impugnata; il motivo di impugnazione deve, dunque, considerarsi non specifico ma solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il secondo motivo descrive una situazione che, stando alla stessa prospettazione del ricorrente, si risolverebbe, in un mero refuso motivazionale non rilevante nella parte dispositiva, ergo: ininfluente.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.