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Ordinanza — n. 30875/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30875/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Federico Ruggiero ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze 1'11 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pistoia il 24 ottobre 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 28 gennaio 2017, in conseguenza condannandolo alla sanzione stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30875/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 28 gennaio 2017, in conseguenza condannandolo alla sanzione stimata di giustizia.

Parole chiave

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guida in stato di inattitudine deroga in caso di stato di emergenza pericolo di tortura grave eccesso di velocità guida recidiva in stato di ebbrezza reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO FEDERICO nato a FIRENZE il 16/12/1993 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Federico Ruggiero ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze 1'11 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Pistoia il 24 ottobre 2018 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 28 gennaio 2017, in conseguenza condannandolo alla sanzione stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge (artt. 354-356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.) in relazione alla impossibilità di avvisare il Difensore di fiducia prima del compimento dell'atto di indagine e comunque alla ritenuta non necessità di attenderlo, conseguendo da tale interpretazione - si afferma - la violazione del diritto di difendersi. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché è meramente reiterativo di doglianza già svolta con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 1-2 della sentenza impugnata, in linea con precedenti di legittimità (Sez. 4, n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772; Sez. 6, n. 11908 del 23/10/1992, Torcaso, Rv. 192917); il motivo di impugnazione deve, dunque, considerarsi non specifico ma solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos