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Ordinanza — n. 30872/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30872/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30872/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cateno Costanzo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 23 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze il 1° luglio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 24 settembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30872/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, per avere i Giudici di merito trascurato che la Difesa ha tempestivamente dedotto la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (avviso circa le garanzie difensive) nel corso della discussione del giudizio di primo grado ma che ciò è stato ignorato dai decidenti, che - si assume, illegittimamente - hanno ritenuto tardiva tale eccezione. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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carenza di urgenza guida in stato di inattitudine anticipo spese tardivo reato istantaneo motivazione tardiva censure tardive

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, per avere i Giudici di merito trascurato che la Difesa ha tempestivamente dedotto la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO CATENO nato a ACIREALE il 19/09/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cateno Costanzo ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 23 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Firenze il 1° luglio 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, fatto commesso il 24 settembre 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, per avere i Giudici di merito trascurato che la Difesa ha tempestivamente dedotto la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (avviso circa le garanzie difensive) nel corso della discussione del giudizio di primo grado ma che ciò è stato ignorato dai decidenti, che - si assume, illegittimamente - hanno ritenuto tardiva tale eccezione. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché reiterativo ed aspecifico, in quanto all'affermazione che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata circa la constatata tardività della eccezione n questione il ricorrente si limita ad opporre il contrario assunto di avere posto verbalmente la questione nel corso della discussione all'esito del giudizio di primo grado: affermazione, all'evidenza, meramente assertiva e, comunque, non autosufficiente.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d