Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30870/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without reaching the merits of the criminal conviction. The appellant argued that the lower court relied on uncredible testimony and violated the presumption of innocence, but the court found the appeal merely reiterative and lacking specific factual confrontation. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 533 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is manifestly unfounded, merely reiterative, and fails to confront the lower court's sufficient and logical reasoning with specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal reiterative grounds requirement specific factual confrontation Italian criminal procedure code incidente stradale infrazione al codice della strada vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 533 c.p.p.
art. 590-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPI ANTONIO nato a MASSA il 12/06/1950 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Papi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Firenze il 13 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui lo stesso è stato riconosciuto dal Tribunale di Lucca il 13 novembre 2018, all'esito del dibattimento, responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 26 agosto 2016, in conseguenza condannandolo alla pena - condizionalmente sospesa - stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen) e vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità, che si baserebbe su circostanze non dimostrate, in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, avendo tra l'altro i Giudici di merito nella ricostruzione della dinamica dell'incidente prestato fede a testi non credibili ed invece negato attendibilità a testi credibili. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché costruito in larga parte in fatto ed inoltre meramente reiterativo ed aspecifico, in quanto non si confronta puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella doppia conforme (e, in particolare, nella sentenza impugnata, alle pp. 2-3), rispetto alle quali si limita ad offrire una difforme ricostruzione degli accadimenti, stimata preferibile dall'imputato.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così